Calcolo assegno mantenimento figli minori separazione coppia convivente non sposata
Avrei intenzione di separarmi dalla donna con la quale convivo e con la quale ho 2 figli, uno di 6 anni e l'altro di 1, tengo a precisare che non siamo sposati, siamo una coppia convivente di fatto.
Non essendo sposati, non avrai alcun obbligo di mantenimento nei confronti della signora, ai sensi dell'articolo 156 del codice civile: “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
L'obbligo di mantenimento sarà esclusivamente nei confronti dei figli minori, ai sensi dell'articolo 337 ter del codice civile: “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1. le attuali esigenze del figlio.
2. il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3. i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4. le risorse economiche di entrambi i genitori.
5. la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice”.
Io sono unico intestatario di un mutuo, per il quale pago 490€ mensili ed al cui termine mancano circa 8 anni, il mio reddito (CU) ammonta a circa 34.000 annui. Attualmente la mia compagna ha un reddito di circa 13000€ annui. Vorrei sapere a cosa andrei incontro se dovessimo decidere di separarci.
Salvo diversi accordi tra gli ex conviventi, il mutuo sarà pagato dall'intestatario, anche dopo questa separazione.
La casa familiare sarà attribuita in uso al genitore affidatario con prevalenza della prole, ai sensi dell'articolo 337 sexies del codice civile (probabilmente la madre): “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.
In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto”.
Le utenze della ex casa familiare saranno ovviamente a carico del genitore che la utilizza, anche in questo caso, salvo diverso accordo tra le parti.
Tipo, chi dovrebbe continuare a pagare il mutuo se dovesse rimanere lei nella casa "familiare",
Sempre l'intestatario del mutuo.
Le utenze saranno a carico della madre.
A quanto ammonterebbe un eventuale assegno di mantenimento dei figli,
Ammonterebbe al 40% del tuo reddito netto mensile, dopo avere sottratto la rata del mutuo, come da tabelle del Tribunale di Monza del 2008:
a) Nel caso in cui al coniuge/genitore affidatario dei figli minori ed assegnatario della casa coniugale non sia liquidato alcun assegno per il proprio mantenimento la liquidazione del contributo al mantenimento dei figli, da porsi a carico dell’altro coniuge, potrà variare in relazione al numero dei beneficiari.
Nelle situazioni reddituali medie (operaio/impiegato; € 1.200,00 / 1.600,00 mensili per 13 o 14 mensilità), in assenza di particolari altre condizioni valutative (ad esempio: proprietà immobiliari molteplici; depositi o conti correnti di non scarsa entità), la liquidazione ipotizzabile, in relazione ai redditi dell’obbligato, è la seguente:
- in presenza di un solo figlio: assegno pari al 25% circa del reddito (€ 300,00 / € 400,00)
- in presenza di due figli: assegno pari a circa il 40% del reddito (€ 480,00 / € 640,00)
- in presenza di tre figli: assegno pari al 50% circa del reddito (€ 600,00 / € 800,00).
Le future spese al di fuori del mantenimento dei figli, come rette asilo, buoni pasto, sport vari ed altre spese, immagino poi che per l’assegno unico debba essere divisi equamente a metà.
Esatto, in allegato alcuni protocolli adottati dai tribunali italiani, utili a capire cosa dobbiamo intendere per spese straordinarie in favore della prole.
Capisco che non possa indicare con precisione a cosa andrei incontro dato che di questo ne debba decidere un giudice, ma più o meno avere le idee più chiare mi aiuterebbe a capire come procedere. La ringrazio.
Fatta salva la discrezionalità del giudice che è molto elevata nei processi di separazione e affidamento della prole, spero di avere reso l'idea del probabile scenario processuale.
A disposizione per tutti i chiarimenti del caso.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 156, 337 del codice civile