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Scritto da Giuseppe BRUNO, Avvocato

Rimborso mantenimento versato alla ex moglie che non ha avvisato ex marito di avere trovato un lavoro





Buongiorno, tra il dicembre 2019 ed il dicembre 2020 ho divorziato dalla mia ex moglie, dopo un primo tentativo di conciliazione davanti al giudice di pace nel dicembre 2019, dove la mia ex moglie chiedeva l'assegnazione di un assegno di mantenimento sostenendo di essere disoccupata e con naspi in scadenza a breve, il giudice dispose un assegno provvisorio di 150€ rimandando la decisione alla successiva udienza nel marzo 2020.
Gli avvocati si erano poi accordati per trasformare il divorzio da giudiziale a consensuale trovando un accordo nel confermare l'assegno di 150€ mensili.
Nella sentenza di divorzio, pronunciata a dicembre 2020 al comma 3 pronuncia:
"condannare NOME COGNOME al pagamento a favore di XXXXX, a titolo di assegno divorzile, della somma mensile di €. 150,00 (centocinquanta/00), rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, e ciò solo sino al momento in cui la resistente avrà reperito un’occupazione;"
La signora poi ha contratto nuove nozze a giugno 2023 perdendo definitivamente il diritto all'assegno sopra citato.
Tuttavia sono venuto a conoscenza del fatto che la suddetta signora nel maggio 2020 aveva trovato lavoro come assistente a persona anziana che è poi venuta a mancare nel maggio 2021 tornando di fatto disoccupata.

RISPOSTA

In ossequio al principio di correttezza tra creditore e debitore, la signora avrebbe dovuto avvisare il suo creditore della doverosa interruzione dell'assegno divorzile, in quanto aveva trovato un'occupazione. L'art. 1175 del codice civile stabilisce quanto segue: «Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza».



So che di norma il semplice fatto di variare la propria condizione economica non fa automaticamente scattare una revisione/perdita dell'assegno divorzile ma occorre un'istanza di revisione che prenda in esame la nuova situazione economica dei coniugi e decida in merito,

RISPOSTA

D'accordo, ma la signora non ti ha avvisato tempestivamente, pertanto non sei stato messo in condizione di procedere con ricorso al tribunale civile, per la modifica delle condizioni economiche del divorzio.



Tuttavia mi chiedo se quella clausola "...e ciò solo sino al momento in cui la resistente avrà reperito un’occupazione" avesse qualche valore e di fatto avesse fatto automaticamente cadere il diritto all'assegno divorzile nel maggio 2020. Se così fosse potrei richiedere che vengano restituiti gli importi versati tra il maggio 2020 ed il maggio 2021?

RISPOSTA

Certamente sì, trattandosi di un indebito oggettivo, ai sensi dell'articolo 2033 del codice civile: “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”.
Sebbene non ci sia nulla di automatico, la signora si è comportata in mala fede, in quanto non ti ha comunicato di avere trovato un'occupazione lavorativa.
E' scattato l'indebito oggettivo, pertanto hai un valido titolo giuridico per chiedere il rimborso con diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, a causa della mala fede della signora.



Inoltre se davvero la signora ha perso il diritto all'assegno nel maggio 2020 avendo reperito un'occupazione, il fatto di aver perso nuovamente il lavoro fa scattare in automatico il ripristino dell'assegno?
O avrebbe dovuto fare un'istanza di revisione per aver diritto ad un nuovo assegno divorzile?

RISPOSTA

Avrebbe dovuto fare un'istanza di revisione per aver diritto ad un nuovo assegno divorzile.
Ripeto, non c'è nulla di automatico nella presente fattispecie, ma ci sono obblighi di correttezza reciproci tra debitore e creditore.
Abbiamo un debitore in mala fede che tace la sua nuova occupazione lavorativa, mentre abbia un creditore la cui condotta non è censurabile da nessun punto di vista.
Si configura indebito oggettivo, dal momento in cui la signora ha trovato lavoro, fino alle sue nozze del giugno 2023.



Attendo vostre delucidazioni in merito.
Grazie

RISPOSTA

Procedi con atto di citazione avente ad oggetto l'indebito oggettivo della signora, stante la sua mala fede nel tacere la sua nuova occupazione.
Ripeto, non c'è nulla di automatico, ma risulta una mancata comunicazione nei tuoi confronti, che denota mala fede della controparte.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

  • Art. 1175, 2033 del codice civile
 

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