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- Scritto da Giuseppe BRUNO, Avvocato
Quantificazione assegno mantenimento separazione moglie rinuncia alla carriera per dedicarsi alla famiglia
Salve, sono in procinto di separarmi. Gradirei avere stima di ciò a cui andrò incontro; ho provato ad orientarmi, cercando di capire quanto contassero parametri come "tenore di vita in costanza di matrimonio", "autosufficienza", "contributo al benessere familiare", "patrimonio" ma non è facile orientarsi.
RISPOSTA
Dipendono innanzitutto se parliamo soltanto di separazione oppure di successivo divorzio. In caso di separazione legale, i coniugi, anche se separati, sono pur sempre coniugi … pertanto si applica il criterio del "tenore di vita in costanza di matrimonio", contemperato da un pizzico di buon senso …
Con il divorzio invece, prevale il criterio della potenziale autosufficienza al sostentamento economico del coniuge.
Vorrei dunque avere, con il vostro ausilio, una ragionevole stima di
a) entità di assegno di mantenimento per i figli
b) assegno divorzile: se previsto o meno e a quanto potrebbe ammontare;
Questo il quadro, cercando di essere quanto più dettagliato possibile:
Famiglia di 4 persone: padre (anni 47, economista), madre (anni 44, dottore commercialista), figlio di 9 anni, figlia di 7 anni.
Marito e moglie vivono in prossimità di genitori e parenti, con il relativo supporto alla gestione della prole.
LUI:
Reddito: 4.100 €/mese (dirigente pubblico)
Spese per mutui e rate: 410 €/mese per mutuo cointestato, 210 €/mese per rata autovettura + altre rate per spese "individuali";
Patrimonio "liquido": circa 350.000 € (liquidità + investimenti in fondi, azioni);
Beni immobili:
1) appartamento di proprietà dei genitori di LUI dove attualmente risiede la famiglia; valore commerciale: circa 200.000 €
2) appartamento da ereditare, attualmente locato con fitto.
RISPOSTA
Dobbiamo considerare esclusivamente il patrimonio intestato al marito.
“Patrimonio da ereditare” è un concetto giuridicamente irrilevante.
3) appartamento acquistato in comproprietà con LEI per il quale vi è mutuo a 10 anni (rata 410 €/mese a carico di LUI, come sopra indicato) ed attualmente locato (650 € netti al mese); valore commerciale 180.000 €
RISPOSTA
Il canone di locazione deve essere ripartito al 50% tra i comproprietari.
LEI:
Reddito: 1.600 €/mese, posto fisso (impiegata pubblico impiego) nel comune dove domiciliata;
Patrimonio liquido: stimo circa 240.000 €.
Beni immobili:
1) appartamento da ereditare, abitato dalla madre.
RISPOSTA
Giuridicamente irrilevante.
2) appartamento acquistato in comproprietà con LEI per il quale vi è mutuo a 10 anni (rata 410 €/mese a carico di LUI, come sopra indicato) ed attualmente locato;
Specifico, ove necessario, che LEI ha rinunciato a lavoro in azienda (reddito percepito ante: circa 2.100 €/mese) per scelta personale, volendo dedicarsi maggiormente ai figli, e non per altra imposizione o accordo tra i coniugi (comprendo la difficoltà di dimostrare ciò).
RISPOSTA
Altra circostanza giuridicamente irrilevante, in quanto impossibile da dimostrare. Ufficialmente i coniugi hanno ritenuto opportuno che la madre dedicasse più tempo alla famiglia, rispetto alla sua carriera professionale.
I coniugi hanno entrambi un'importante capacità di autosostentamento economico, ai sensi dell'articolo 156 del codice civile, tuttavia la moglie ha rinunciato alla carriera per dedicare più tempo alla famiglia. I coniugi hanno deciso di impostare la gestione familiare in questo modo e sarà praticamente impossibile dimostrare il contrario.
Tanto premesso,
-se è vero che l'articolo 156 del codice civile, prevede quanto segue: “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
-Se è vero che tua moglie percepisce adeguati redditi propri, oltre che un patrimonio importante
-E' anche vero che secondo la Cassazione, ordinanza n. 27945 depositata il 4 ottobre 2023, si ha diritto al mantenimento anche se si rinuncia parzialmente al lavoro per dedicarsi alla famiglia.
Il giudice della separazione è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune ovvero alla carriera dell’altro coniuge (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del 31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/07/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021).
Tua moglie ha diritto ad un assegno di mantenimento mensile, pari ad almeno la differenza tra 2100 euro e 1600 euro al mese.
Se è tua intenzione proporre a tua moglie una separazione consensuale, ti consiglio di proporre innanzitutto un assegno di mantenimento pari a 500 euro al mese, in considerazione della sua rinuncia alla carriera, ufficialmente fatta nell'interesse della famiglia.
La casa familiare, sebbene sia intestata ai tuoi genitori, sarà attribuita in uso a tua moglie, ai sensi dell'articolo 337 sexies del codice civile, in quanto affidataria con prevalenza della prole, stante la tenera età dei vostri figli.
Ecco cosa prevede la suddetta norma del codice civile: "Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio".
Tua moglie pagherà il canone di locazione in favore dei tuoi genitori, tranne che ella voglia trasferirsi altrove, provvedendo ovviamente in proprio al pagamento del canone di locazione.
La rata del mutuo resterà a tuo carico ed il canone degli studenti sarà suddiviso al 50% tra i coniugi separati e comproprietari dell'immobile.
Passiamo al mantenimento dei figli.
Il padre percepisce un reddito tabellare di 4.100 euro al mese, tuttavia dobbiamo defalcare il mantenimento in favore della moglie, pari a 500 euro, nonché la rata del mutuo pari a 410 euro.
Dobbiamo sommare infine il 50% del canone percepito dagli studenti.
Facciamo due conti allora …
4100 + 325 – 500 – 410 = 3.515 euro.
Secondo le tabelle del Tribunale di Monza (le più utilizzate dai tribunali italiani), in presenza di due figli minori, il mantenimento non potrebbe essere superiore a 1/3 del reddito netto del coniuge obbligato, ossia 1100 euro al mese.
Considerato che si tratterà di un affidamento condiviso tra genitori, anche se con prevalenza in favore della madre, consiglio di proporre un mantenimento mensile complessivo, in favore della prole, pari a 900 euro, con partecipazione al 50% relativa a tutte le spese straordinarie. Allego apposito protocollo del tribunale di Roma, per chiarire quali sono le spese straordinarie “fuori assegno di mantenimento della prole”.
Resto a disposizione per tutti i chiarimenti del caso.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 156, 337 del codice civile