Assegno unico al 100% al genitore collocatario con prevalenza delle figlie in caso di affidamento condiviso
Gentili Avvocati.
Mi rivolgo a Voi per chiedere una consulenza in merito alla mia situazione familiare e alla richiesta di assegno unico per le mie figlie.
Dopo la fine della mia convivenza con il padre delle mie figlie, abbiamo ottenuto un accordo di affidamento condiviso con collocazione prevalente presso di me. Ho fatto richiesta di assegno unico al 100% per le mie figlie, ma successivamente il padre ha presentato una richiesta per il 50%.
Vorrei sapere se è possibile rifare la mia richiesta di assegno unico al 100% e quali sono le possibilità di successo. Inoltre, vorrei chiedere se posso richiedere gli arretrati relativi alla differenza tra il 100% e il 50% dell'assegno unico, e se questi arretrati possano essere richiesti al padre o all'INPS.
Potreste cortesemente fornirmi una consulenza dettagliata sulla mia situazione e sulle opzioni disponibili? Sono disponibile a fornire ulteriori informazioni e documenti necessari per valutare la mia posizione.
Vi ringrazio anticipatamente per la Vostra attenzione e disponibilità.
Cordiali saluti,
RISPOSTA
La tua richiesta di assegno unico al 100% deve essere presentata sotto forma di ricorso al Tribunale di Parma, Sezione Civile, per modificare le precedenti condizioni concordate nell'interesse delle figlie minori, riconosciute dai loro genitori, i quali avevano già presentato un precedente ricorso ex artt. 337 bis del codice civile e 737 del codice di procedura civile.
Sono tre le ipotesi in cui l'assegno unico viene erogato al 100% in favore di un genitore.
1)Nell'ipotesi di affidamento esclusivo, tuttavia nella presente fattispecie le figlie sono state affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
2)Nell'ipotesi di accordo tra i genitori che in questo caso possiamo categoricamente escludere …
3)Su ricorso del singolo genitore, il tribunale civile può decidere l'erogazione al 100% dell'assegno unico ad uno solo di essi, in presenza dei presupposti di cui alla recente sentenza della Corte di Cassazione Sez. I Civile, n. 4672/2025: anche in presenza di affidamento condiviso, se le figlie sono collocate prevalentemente presso uno dei due genitori, il genitore collocatario con prevalenza può legittimamente richiedere e ricevere l’intero importo dell’Assegno Unico Universale, per garantire al minore un immediato e diretto supporto economico, rispondendo con tempestività alle sue esigenze quotidiane.
Ritengo che si tratti del tuo caso, poiché le figlie trascorrono con il padre soltanto il week end, dal venerdì sera alle 19,30 al lunedì mattina alle 7,00. Il resto della settimana lo trascorrono con la madre, presso la sua abitazione di Parma.
In caso di affidamento è esclusivo invece, l’intero assegno unico spetta soltanto al genitore affidatario.
Tanto premesso, ti invito a ricorrere al tribunale civile tramite avvocato, per vedere riconosciuto il diritto al 100% dell'assegno unico, essendo tu il genitore collocatario della prole con prevalenza. Avrai diritto agli arretrati maturati dal giorno della presentazione del ricorso al tribunale fino al giorno del deposito in cancelleria del nuovo decreto.
Gli arretrati andranno ovviamente chiesti al papà.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 337 bis del codice civile
- Art. 737 del codice di procedura civile










