Divorzio e estratti conto bancari: si possono oscurare i dati sensibili?
Si espone la seguente situazione.
Il marito ha avviato la procedura di divorzio nei confronti della ex moglie a distanza di tre anni dalla separazione. Le parti si sono rivolte al medesimo avvocato, già legale del marito, al quale la signora ha già conferito mandato, sebbene con iniziali perplessità circa la piena tutela dei propri interessi.
RISPOSTA
Dal punto di vista giuridico, se l'avvocato è lo stesso sia per la moglie che per il marito, la procedura di divorzio ha natura consensuale, quindi è stata avviata da entrambi gli interessati.
Nel corso della procedura, alla signora è stata richiesta la produzione degli estratti conto bancari relativi agli ultimi due/tre anni.
La stessa manifesta forte disagio nel dover rendere visibili nel dettaglio tutti i propri movimenti bancari, non per occultare attività illecite — non sussistendo alcuna condotta irregolare — ma esclusivamente per ragioni di riservatezza personale.
RISPOSTA
L'obbligo di produrre gli estratti conto bancari degli ultimi tre anni in sede di divorzio oppure di separazione è disciplinato dall'art. 473-bis.12 del Codice di Procedura Civile ed è previsto “in caso di domande di contributo economico (assegno di mantenimento anziché assegno divorzile) o in presenza di figli minori.
Di seguito tutti gli elementi della riforma Cartabia:
“La domanda si propone con ricorso che contiene:
a) l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta;
b) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale dell'attore e del convenuto, nonché dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono;
c) il nome, il cognome e il codice fiscale del procuratore, unitamente all'indicazione della procura;
d) la determinazione dell'oggetto della domanda;
e) la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni;
f) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.
In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso sono allegati: a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni”.
Si tratta di un obbligo previsto direttamente dalla legge. Probabilmente nel ricorso congiunto è previsto un assegno divorzile in favore del coniuge economicamente più debole oppure la coppia ha figli minori.
Alla luce di quanto sopra, si richiede di sapere:
se sia possibile produrre gli estratti conto bancari in forma parziale, con oscuramento di dati sensibili quali i nominativi dei beneficiari dei bonifici e il dettaglio delle singole operazioni, lasciando visibili esclusivamente i saldi e/o i movimenti in forma aggregata;
RISPOSTA
La legge non prevede alcun oscuramento anzi si tratta di una norma scritta secondo un’ottica di massima trasparenza.
A mio parere, questa norma di legge sarà cambiata a breve oppure ci sarà un intervento del Garante della Privacy.
Cosa farei io se fossi il tuo avvocato?
Mi limiterei a cancellare il nome dei beneficiari/ordinanti dei bonifici, ma non il dettaglio delle singole operazioni. Ritengo che una persona che ti abbia fatto un piccolo prestito personale negli ultimi tra anni abbia tutto il diritto di vedere tutelata la sua privacy.
In fondo si tratta pur sempre di un trattamento di dati personali che dovrebbe soddisfare le condizioni di liceità fissate dall'articolo 6 GDPR, anche se ci troviamo dinanzi all'autorità giudiziaria (ma non soltanto all'autorità giudiziaria, anche alla controparte ed al suo avvocato ...)
Nella peggiore delle ipotesi, il giudice ti ordinerà di produrre gli estratti conto senza alcun oscuramento, in un secondo momento.
Se tale modalità di produzione possa ritenersi idonea e sufficiente ai fini del procedimento, evitando contestazioni o richieste integrative da parte della controparte o del giudice;
quali siano, eventualmente, le modalità più corrette per procedere all'oscuramento dei dati, nel rispetto degli obblighi di trasparenza processuale ma anche del diritto alla riservatezza.
Si rappresenta, infine, che la richiesta integrale degli estratti conto sta incidendo negativamente sullo stato emotivo della signora, già in una condizione di particolare fragilità.
RISPOSTA
Per eludere questo obbligo, la signora non dovrebbe chiedere alcun assegno di mantenimento/divorzile al marito. Partiamo ovviamente dal presupposto che la coppia non abbia figli minori, perché diversamente l'obbligo risulterebbe ineludibile.
Se possibile, vorrei una soluzione. Ormai ho firmato un mandato che sarà pagato anche da lui. Io non voglio altro, se non che sia il giudice a vedere i movimenti; lui e l'avvocato no. Tuttavia, in questi giorni entrambi mi stanno pressando con messaggi. Quindi mi chiedo: l'avvocato da che parte sta? Grazie
Si resta in attesa di un cortese riscontro.
RISPOSTA
L'avvocato sta dalla parte della riforma Cartabia …
Si potrebbe fare una forzatura, sperando che il giudice sia sensibile alle norme a tutela della privacy previste dal GDPR: oscurare i soli nominativi dei beneficiari e degli ordinanti dei bonifici.
Nella peggiore delle ipotesi, il giudice ti chiederà gli estratti conti integrali in un secondo momento. A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- art. 473-bis.12 del codice di procedura civile










