Menu Principale

  • Home
  • Istruzioni d'uso
  • Consulenza legale on line
  • RICHIEDI CONSULENZA
 

Vuoi chiedere una consulenza online ai nostri Avvocati?

Dettagli
Scritto da Giuseppe BRUNO, Avvocato

1 - Separazione dei coniugi, beni oggetto della comunione legale "de residuo"



 

Il mio caso è di una separazione coniugale, dopo più di 30 anni di matrimonio mio marito ha una relazione con una donna straniera.
Abbiamo due figli minorenni - ci siamo accordati su ogni aspetto tranne sui beni immobili. Siamo in regime di Comunione dei beni. Possediamo un appartamento (ossia la casa coniugale intestata ad entrambi) e una casa in campagna intestata solo al marito, in quanto era stata aquistata per l'esercizio della sua attività artigianale, durante il matrimonio. L'attività è nata e cessata durante il matrimonio. Il bene ha cambiato destinazione d'uso diventando un bene ad uso della famiglia rientrando quindi nella Comunione de residuo art. 178.
Mio marito a parole riconosce che ne ho diritto, però alla mia richiesta di cointestare il bene egli non accetta, alla richiesta di frazionamento (cosa possibilissima) per averne una parte egli non accetta; Ha messo il bene in vendita e mi dice di aspettare la vendita che mi darà la mia quota in denaro. La mia paura è che venda a mia insaputa e che vada all'estero con questa donna. Ci sono strumenti per tutelarmi affinchè il bene non scompaia senza poter far nulla? é valido l'art. 184?
Al momento dopo un anno di trattative per questo motivo non siamo ancora legalmente separati, ma solo di fatto, vorrei giungere ad una separazione legale, cosa mi consigliate?

 

RISPOSTA



I beni rientranti nella comunione "de residuo", ai sensi dell'articolo 178 del codice civile, si considerano oggetto della comunione, solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa.
Tali beni, prima dello scioglimento della comunione, sono di esclusiva proprietà del coniuge titolare. L'immobile non è entrato a far parte della comunione "de residuo", al momento del mutamento della sua destinazione d'uso !!!
La casa in campagna rientrerà nella comunione "de residuo", soltanto al momento della separazione legale dei coniugi (causa di scioglimento della comunione legale, ai sensi dell'articolo 191 c.c.); prima della separazione dei coniugi, tuo marito può venderla validamente senza il tuo consenso, non risultando applicabile l'articolo 184 del codice civile.
Fino al momento della separazione dei coniugi, la casa in campagna ha lo "status giuridico" di bene personale di tuo marito, quindi fai bene a temere che lo stesso possa vendere l'immobile, per poi scappare all'estero con la sua compagna.
Se vuoi far valere i tuoi diritti sull'immobile, devi farlo rientrare nella comunione "de residuo", presentando ricorso al Tribunale, per ottenere la separazione legale da tuo marito, prima che quest'ultimo venda la casa in campagna.
E' una corsa contro il tempo: la separazione dei coniugi deve essere pronunciata prima della vendita dell'immobile.
Per completezza espositiva, riporto in seguito, gli articoli del codice civile citati:

Art. 178 Beni destinati all'esercizio di impresa

I beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa.
Le cause di scioglimento della comunione legale sono indicate tassativamente dall'articolo 191 del codice civile:

Art. 191 Scioglimento della comunione

La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta, di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi. Nel caso di azienda di cui alla lett. d) dell'art. 177, lo scioglimento della comunione può essere deciso, per accordo dei coniugi, osservata la forma prevista dall'art. 162.

Sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.

2 - Momento scioglimento comunione legale de residuo coniugi, dal giorno in cui il giudice emette la sentenza che autorizza marito e moglie a vivere separati





Nello specifico vorrei sapere se:
1) In tema di separazione giudiziale in regime di comunione di beni, la residua si calcola dal giorno in cui il giudice emette la sentenza che autorizza gli ex-coniugi a vivere separati o dalla data della domanda di separazione?

RISPOSTA

Per residua, si intendono i beni confluiti nella comunione “de residuo”, ossia confluiti soltanto allo scioglimento della comunione, se ancora esistenti. Ai sensi dell'articolo 177 del codice civile, si tratta:
-dei frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
-dei proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati.

Da un punto di vista giuridico, dovremmo chiederci qual è il momento preciso in cui si scioglie la comunione dei beni.
Il referente normativo è l'articolo 191 II comma del codice civile: “nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione”.
Ai fini della corretta quantificazione della comunione legale dei beni “de residuo”, dobbiamo considerare il momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ai sensi dell'articolo 191 II comma del codice civile.



2) Se la mediazione assistita fallisce perché il marito rivendica nei confronti della moglie un risarcimento per essersi dimesso dal lavoro al fine di favorirne la crescita professionale, in sede civile il giudice riconoscerà eventuali spettanze per contributi previdenziali e retribuzioni persi per il bene della famiglia?
Cordialmente

RISPOSTA

Non è materia di risarcimento danni, ma di quantificazione dell'assegno mensile di mantenimento. Il risarcimento danni spetta ad esempio, in caso di tradimento da parte del coniuge, che ha avuto una tale evidenza pubblica da compromettere la sua immagine.
Il risarcimento spetta ogni qual volta il coniuge è venuto meno ad un suo preciso dovere, come ad esempio l'obbligo di fedeltà.
In questo caso, non è stata violata alcuna norma di legge, ma è stata presa una decisione nell'interesse della famiglia, ma a discapito del marito. Per questo motivo, questa particolare circostanza potrà influire sulla quantificazione dell'assegno di mantenimento, ma non potrà essere oggetto di una specifica richiesta di risarcimento danni, da parte del marito.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

  • Art. 177, 178, 191 del codice civile
 

legaleconsulenza.it pubblica migliaia di consulenze legali e articoli di approfondimento

Copyright ©2025 www.legaleconsulenza.it