Separazione e divorzio - Divorzio, scioglimento del matrimonio, eredità
DOPO IL DIVORZIO QUALI SONO IN SINTESI GLI EVENTUALI DIRITTI E I DOVERI CHE SI CONSERVANO PER LEGGE TRA GLI EX CONIUGI. AD ESEMPIO:
1- IN CASO DI EREDITA' DA PARTE DI UNO DEI DUE ,L'ALTRO HA QUALCHE DIRITTO ?.
2- PER TFR DI FINE LAVORO L'ALTRO CONSERVA QUALCHE DIRITTO ?
3- IN CASO DI MORTE ,L'ALTRO HA QUALCHE DIRITTO DI EREDITA'SU IMMOBILI ACQUISITI DOPO IL DIVORZIO ?
Il divorzio è lo scioglimento del matrimonio civile che pertanto, a seguito del relativo provvedimento giudiziale, cesserà i suoi effetti giuridici, salvo l'aspetto dell'assegno di mantenimento al coniuge economicamente più debole, e l'obbligo di curare l'educazione dei figli, continuando a prendersi cura di loro fino alla loro autosufficienza economica.
Rispondo nell'ordine alle tue domande:
Il coniuge divorziato non ha diritti ereditari sul patrimonio dell'ex coniuge defunto, salvo quanto previsto dall'articolo 9 bis della legge 898 del 1970
Articolo 9 Bis
1. A colui al quale è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro a norma dell'art. 5 (assegno di mantenimento), qualora versi in stato di bisogno, il tribunale, dopo il decesso dell'obbligato, può attribuire un assegno periodico a carico dell'eredità tenendo conto dell'importo di quelle somme, della entità del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche. L'assegno non spetta se gli obblighi patrimoniali previsti dall'art. 5 sono stati soddisfatti in unica soluzione.
2. Su accordo delle parti la corresponsione dell'assegno può avvenire in unica soluzione. Il diritto all'assegno si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di bisogno. Qualora risorga lo stato di bisogno l'assegno può essere nuovamente attribuito
Il contenuto della norma non lascia spazio a dubbi interpretativi: qualora l'ex coniuge defunto fosse stato obbligato, in vita, a versare l'assegno di mantenimento mensile, a favore dell'altro coniuge, gli eredi dovranno continuare ad ottemperare a tale obbligo, nei limiti dell'eredità percepita, tenendo conto dell'eventuale stato di bisogno del coniuge superstite (salvo che quest'ultimo non sia passato a nuove nozze ovvero l'obbligo di mantenimento non sia stato ottemperato in un unica soluzione, anziché con gli assegni mensili).
Per nessun motivo al mondo, l'ex coniuge superstite potrà vantare diritti ereditari, sugli immobili acquisiti dal coniuge defunto, dopo la sentenza di divorzio.
IL TFR sarà ripartito tra gli eredi legittimi (ad esempio i figli) e testamentari, poiché entra a far parte dell'asse ereditario, insieme agli altri beni personali del defunto; l'ex coniuge non ha diritto nemmeno al TFR, essendosi sciolto definitivamente il rapporto di coniugio.
Il coniuge superstite invece, ha diritto alla pensione di reversibilità, ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 3 della legge 898 del 1970.
La pensione di reversibilità può essere anche suddivisa tra l'ex coniuge ed il coniuge con cui il defunto si è risposato, successivamente alla sentenza di divorzio.
Articolo 9
2. In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5 (assegno di mantenimento), alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza (di divorzio).
3. Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze. Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti o curiosità.
Cordiali saluti.