Separazione e divorzio - Giurisdizione in materia di divorzio/separazione di cittadino italiano con coniuge dalla doppia nazionalità.
Mi chiamo XXXXXXX YYYYYY sono nato a XXXXXX Italia, mi sono sposato nel XXXX con una franco-malgascia, che ha le 2 nazionalita e anche acquisita quella italiana, adesso siamo separati di corpo gia' da poco piu di 6 anni e desideriamo fare il divorzio congiunto consensuale il píu rapidamente possibile, la mia domanda e' la seguente, la mia sposa abita in Francia a Beziers nel Sud con la nostra figlia di 16 anni, io abito e lavoro come autonomo venditore attualmente in Brasile, desidererei incominciare la procedura del divorzio per procurazione perche' non posso ancora per il momento rendermi in Italia, ma vorrei depositare la domanda adesso per fare entrare il divorzio consensuale, perche' ho previsione di ritornare in Italia in gennaio 2012 e a questa data cosi sarebbe gia concluso spero il divorzio perche desidero sposarmi con la mia nuova compagna al piu presto.
Vorrei quindi sapere se posso farmi rappresentar in Italia per firmare domanda di inizio del divorzio subito e come fare questa procurazione e legalizzazione di firma, se posso fare questo in presenza di avvocato o procuratore dell Ambasciata Italiana in Brasilia Nota, ABBIAMO REGISTRATO IL MATRIMONIO ANCHE AL CONSOLATO FRANCESE IN TORINO PERCHE LA MIA SPOSA E' FRANCESE, E QUINDI VORREI ANCHE SAPERE SE SI PUO FARE DIVORZIO IN TORINO O SOLO NEL TRIBUNALE DI VERCELLI CITTA DOVE CI SIAMO SPOSATI,
MIGLIORI SALUTI
Dobbiamo fare riferimento agli articoli 31 e 32 della legge 215 del 1995, ossia la legge in materia di diritto internazionale privato.
Poiché il matrimonio è stato celebrato in Italia, poiché i coniugi sono entrambi cittadini italiani (tua moglie ha acquisito anche la cittadinanza italiana), sarà competente il tribunale italiano di Vercelli, ai sensi dell'articolo 32 della legge 215 del 1995.
Art. 31 Separazione personale e scioglimento del matrimonio
1. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio; in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata.
2. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora non siano previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana.
Art. 32 Giurisdizione in materia di nullità, annullamento, separazione personale e scioglimento del matrimonio
1. In materia di nullità e di annullamento del matrimonio, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall'art. 3, anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio e stato celebrato in Italia.
Il tribunale di Vercelli applicherà la legge nazionale comune dei coniugi, ossia la legge italiana, ai sensi dell'articolo 31 della legge 215.
Il divorzio/separazione non può essere fatto per procura. I coniugi devono comparire personalmente
Devi tornare in Italia, quanto meno per presenziare alla prima udienza di comparizione dinanzi al tribunale di Vercelli.
Il giudice deve ascoltare i coniugi e deve tentare obbligatoriamente una conciliazione tra gli stessi, si sensi dell'articolo 707 del codice di procedura civile.
Art. 707 c.p.c. Comparizione personale delle parti
I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con l'assistenza del difensore.
Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto.
Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente puo' fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.
I coniugi devono presentarsi al tribunale personalmente … quindi non possono delegare un avvocato per procura; il legislatore è stato molto chiaro !!!
Inoltre, non puoi ottenere il divorzio se prima non hai ottenuto una sentenza di separazione, sempre dal tribunale italiano. Quando saranno trascorsi tre anni dall'emissione dei provvedimenti del tribunale di Vercelli che vi autorizzeranno a vivere separati, potrai chiedere il divorzio e sposare la tua nuova partner.
La separazione di fatto tra i coniugi (hai utilizzato il termine “separati di corpo”) è irrilevante ai fini del nostro ordinamento giuridico.
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 707 del codice di procedura civile
- LEGGE 12 maggio 1995, n. 215 Ratifica ed esecuzione della convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Austria, con dichiarazione interpretativa, firmata a Vienna il 17 luglio 1991.