Separazione e divorzio - Comunione dei beni, TFR, risarcimento, separazione e divorzio dei coniugi.





Buonasera,

nel 2009 ho firmato (con la ex coniuge) un accordo dopo 10 anni di giudiziale. L’accordo prevedeva una quota di mantenimento da parte mia di € 800,00 rivalutabili (non abbiamo figli e lei non lavora).

Nel 2010 ho perso il posto di lavoro causa riduzione del personale da parte della azienda che mi ha corrisposto, oltre a tutte le somme legali (tfr, ferie, ecc), una somma pattuita corrispondente a 18 mensilità.

Nel frattempo ho chiesto l’annullamento della quota mensile visto che non lavoro più!

La domanda è:

Oltre alla quota prevista del TFR (40%) devo corrispondere anche una quota per la somma ricevuta dalla transazione? Il commercialista mi ha evidenziato che la somma “dovrebbe” servire a farmi pagare i contributi fino alla pensione (mi mancano circa 10 anni di contribuzione) e, la differenza, a consentirmi di “sopravvivere” per altri due anni circa.

Faccio presente che ho 50 anni e le possibilità di ritrovare il lavoro, al momento, sono scarse.

Distinti saluti



RISPOSTA



La tua ex moglie non può avanzare diritti economici sulla somma ricevuta in ragione della transazione, per un motivo strettamente giuridico e non per le considerazioni esposte nella tua mail.
La transazione, ai sensi dell'articolo 1965 del codice civile,

“ ... è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti”.

Con il contratto di transazione, una parte rinuncia ad un particolare diritto per evitare una controversia dinanzi all'autorità giudiziaria, e riceve della sua controparte, un'utilità economica in contraccambio, a titolo di risarcimento per la rinuncia al diritto soggettivo transatto.
La somma derivante dalla transazione ha natura risarcitoria quindi, ai sensi dell'articolo 179 lettera e del codice civile, tua moglie non avrebbe alcun diritto, relativamente ad essa, nemmeno se foste attualmente uniti in matrimonio, in regime di comunione dei beni. Figurarsi, se il rapporto di matrimonio è sciolto per la separazione o il divorzio dei coniugi !!!

Art. 179 del codice civile. Beni personali.

Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:
a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione;
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.

Il TFR invece, ha natura di provento derivante dall'attività separata del coniuge, maturato durante gli anni di matrimonio, quindi cade nella comunione “de residuo”, al momento dello scioglimento del matrimonio stesso, ai sensi dell'articolo 177 lettera c del codice civile.

Art. 177 del codice civile. Oggetto della comunione.

Costituiscono oggetto della comunione:
a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.

Il diverso trattamento del TFR rispetto alla somma derivante dalla transazione, dipende dalla diversa natura giuridica delle utilità economiche in questione.

Natura risarcitoria per quanto riguarda la somma derivante dalla transazione, natura di provento per quanto riguarda il TFR.

Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

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