2 Consulenze:
1 - Moglie percepisce somma una tantum al posto dell'assegno divorzile; perde diritto al TFR del marito
Buondì vorrei chiedere un vostro parere sul mio divorzio: la figlia minorenne affido esclusivo al padre, che provvederà al suo mantenimento. Appartamento di mia proprietà, verrà restituito al padre. La figlia maggiorenne, sta con la madre per sua volontà, verserò 250,00EUR mensile + 50% spese mediche e scolastiche (universitaria). La moglie rinuncia all'assegno divorzile. Precetto di pagamento in atto di 9000,00EUR, che dovrò versare rateizzato in 12 mesi. Chiedo:
mi troverò a versare una somma “importante”, il mantenimento della figlia maggiorenne verrà versato sul suo conto, la moglie potrebbe chiedere successivamente, un assegno divorzile, premesso sono un funzionario pubblico dell'INPS, quindi percepirò un TFR, al momento del mio prossimo pensionamento. Potrete darmi un consiglio credo che sotto bolle qualcosa, che comparirà in seguito, esistono delle clausole da potere inserire, in sede di divorzio consensuale.
RISPOSTA
… ed infatti c'è la fregatura !!!
Per quanto riguarda il mantenimento della figlia maggiorenne, occorre precisare che verserai tali somme esclusivamente fino al raggiungimento della sua indipendenza economica. La figlia infatti, perderà il diritto al mantenimento laddove, una volta terminati gli studi universitari, dovesse rifiutarsi di svolgere qualsiasi attività lavorativa, restando volontariamente a carico dei genitori.
E' bene precisare tale circostanza in sede di divorzio consensuale, onde evitare futuri problemi interpretativi.
Tua moglie deve accettare, in sede di divorzio, una somma “una tantum”, al posto dell'assegno mensile-divorzile. L'accettazione di tale somma “una tantum” (anche soltanto 1000 euro) le impedirebbe in futuro, di battere cassa, nei confronti del marito, per percepire un assegno divorzile, in considerazione delle mutate condizioni finanziarie degli ex coniugi. Nell’ipotesi in cui all’atto del divorzio i coniugi si siano accordati per la corresponsione di una somma una tantum in luogo dell’assegno mensile (ti ricordo che l’importo corrisposto in unica soluzione non è deducibile ai fini IRPEF), per la Corte d’Appello di Torino, sentenza del 15/1/1998, resta preclusa ogni ulteriore rivendicazione economica successiva, ivi compresa la pretesa della quota di trattamento di fine rapporto ( TFR ) percepita dal coniuge cessato dal rapporto di lavoro dopo la pronunzia del divorzio, giacché anche il diritto a percepire detta quota già sussisteva in capo all’altro coniuge, ancorché non fosse azionabile al momento del divorzio. Questa stessa pronuncia della Corte di Appello ha stabilito che, anche se la corresponsione dell’importo una tantum avviene in forma rateizzata anziché in unica soluzione, non può essere accolta la domanda di revisione, neppure se avanzata prima che venga completato il pagamento rateizzato, poiché il versamento della somma una tantum si ricollega a una transazione novativa d’ogni precedente pretesa, e a transazione adempiuta, il titolo azionabile dal creditore è esclusivamente detta transazione.
IN SINTESI
La moglie che rinunzia all'assegno divorzile, potrebbe dopo qualche anno, tornare a battere cassa, in considerazione delle mutate condizioni economiche degli ex coniugi !
La moglie che accetta una somma “una tantum” al posto dell'assegno divorzile, non potrebbe più chiedere un assegno divorzile al coniuge, né tanto meno una quota del TFR del marito.
L'assegno divorzile può essere oggetto di rinuncia, ma anche in questo caso, se sopraggiunge uno stato di bisogno, sarà possibile revisionare le decisioni assunte precedentemente dal tribunale.
Qualora invece, l'assegno divorzile sia liquidato con una somma “una tantum”, decade qualunque diritto del coniuge che lo ha ricevuto, a proporre ulteriori richieste di natura economica, che sono ritenute dalla legge stessa improponibili. In tal caso il coniuge non potrà vantare alcun diritto neanche in ambito successorio”.
La rinuncia all'assegno divorzile, da parte di tua moglie, è per te una fregatura ! Ella potrebbe chiedere l'assegno divorzile al coniuge, tra un anno o tra due anni. Deve invece accettare una somma “una tantum”, per chiudere definitivamente la vertenza-divorzio, senza poter avanzare diritti sul tuo TFR, al momento del tuo pensionamento.
A disposizione per tutti i chiarimenti del caso.
Cordiali saluti.
2 - Comunione legale separazione dei beni diritto alla quota del TFS coniuge sottufficiale dell'Esercito Italiano
Io e mia moglie ci siamo sposati nel settembre del 1993, io ero un sottufficiale dell'Esercito Italiano.
RISPOSTA
Vi siete sposati con il regime della comunione dei beni oppure della separazione dei beni?
Dopo 29 anni di matrimonio abbiamo deciso di separarci, dividendo tutti i nostri beni, dai conti correnti agli oggetti personali.
RISPOSTA
Si tratta di una separazione di fatto, irrilevante a fini giuridici.
Sia lei che io abitiamo in affitto. Dal punto di vista economico non abbiamo nulla da darci o restituirci.
RISPOSTA
Ci sarebbero tutti i presupposti per una separazione dinanzi all'ufficiale dello Stato Civile presso il Comune.
Dal punto di vista legale siamo ancora sposati in quanto vorremmo fare la separazione e successivo divorzio tramite la procedura presso il comune di residenza. Stiamo solo aspettando che i figli, 22 e 24 anni diventino indipendenti.
Tra qualche mese andrò in pensione e avrò una parte del TFS, chiamata cassa sottufficiali, il resto, in teoria mi verrà dato in due tranche una fra due anni e l'altra fra tre anni.
Vorrei sapere se devo qualcosa, una percentuale di questo TFS alla mia ex moglie.
RISPOSTA
Se vi siete sposati in comunione dei beni, ai sensi dell'articolo 177 I comma numero 3) del codice civile costituiscono oggetto della comunione, i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati.
Il TFS sarà tuo, ma al momento della separazione legale (coincidente con lo scioglimento della comunione), se non fosse ancora consumato, rientrerebbe nella comunione legale “de residuo” e pertanto tua moglie avrebbe diritto al 50% della porzione non ancora consumata. Questa norma non si applicherebbe in caso di matrimonio in regime di separazione dei beni.
In riferimento ai coniugi divorziati?
L’art. 12 bis della Legge n. 898 del 1970 prevede che il coniuge divorziato, titolare di un assegno di divorzio, ha diritto ad una quota del Tfr percepito dall’altro all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. Tale quota corrisponde al 40% dell’indennità percepita, seppur con esclusivo riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il legame matrimoniale.
Leggiamo l'articolo 12 bis della legge sul divorzio:
“1. Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.
2. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”.
Mentre il coniuge separato legalmente non ha alcun diritto di percepire una quota del Tfr, il coniuge che abbia presentato la richiesta di divorzio, che si trovi in pendenza di un procedimento di divorzio oppure a fronte di una sentenza di divorzio, potrà chiedere il 40% del Tfr percepito dall’altro. Tanto premesso, siccome né la vostra separazione né il vostro divorzio prevedrà un assegno di mantenimento in favore della ex moglie, quest'ultima non avrà diritto alla quota di TFS prevista dall'articolo 12 bis, per carenza dei presupposti normativamente prefissati.
Se vi siete sposati in separazione dei beni invece, non si applicherebbe l'articolo 177 del codice civile, pertanto tua moglie non avrebbe diritto al 50% del TFR non consumato al momento della separazione legale.
Cosa significa separazione dei beni, ai sensi dell'articolo 215 del codice civile?
Leggiamo la norma in questione: “i coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio”.
Ti sei sposato con il regime della comunione oppure della separazione dei beni?
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.