Separazione e divorzio - Separazione, divorzio consensuale dei coniugi, pensione di reversibilità



 

Buongiorno,

desidero cortesemente la Vostra assistenza in quanto, con la mia ex coniuge, avremmo in programma di chiedere il divorzio consensuale.

Alcune informazioni: 1) con la mia ex coniuge abbiamo già avuto le separazione consensuale nel 2006 dal Tribunale di Rovereto (TN); 2) non abbiamo avuto figli fino al momento della separazione; 3) non ho versato alcun assegno ma mi sono impegnato (ed ho fatto) a versare un ammontare quale quota spettante per la suddivisione del "patrimonio" familiare; 4) la mia ex coniuge ha avuto una figlia con un altro compagno nel 2004; 5) da parte mia ho un figlio, dal 2006, dalla mia attuale compagna; 6) non conosco i progetti della mia ex coniuge ossia se si risposerà o meno; 7) non conosco lo stato di bisogno della mia ex coniuge (non credo esista); 8) è mia intenzione risposarmi appena possibile.

Le mie domande: a) dobbiamo fare la domanda di divorzio congiunto al Tribunale di Rovereto (TN) visto che abbiamo fatto la separazione lì?; b) se dovesse servire l´avvocato per il divorzio congiunto, il cancelliere del Tribunale di Rovereto sostiene di sì, potete indicarmi qualche professionista ed il relativo costo; c) quant´è il costo per la predisposizione degli atti per procedere autonomamente nel caso non servisse l´avvocato; d) tra l'essere divorziato o solo separato (come ora) cosa cambia in termini di reversibilità della pensione, eredità, ...?

 

RISPOSTA



In caso di divorzio consensuale dei coniugi, ai sensi dell'articolo 706 del codice di procedura civile, la competenza territoriale dell'autorità giudiziaria si determina, in considerazione dell'ultima residenza comune dei due coniugi; presumo che sia competente quindi, il Tribunale di Rovereto che si è pronunciato sulla separazione consensuale.
E' necessaria l'assistenza di un avvocato, come per tutte le vertenze giudiziarie in materia di diritto di famiglia; i coniugi, in caso di divorzio consensuale, possono rivolgersi allo stesso avvocato, riducendo sensibilmente i costi processuali.
Non è deontologicamente corretto, da parte nostra, segnalare determinati professionisti; le spese legali di un procedimento di divorzio consensuale, ad ogni modo, si aggirano intorno ai 1.000,00 / 1.500,00 euro complessivi.

La principale differenza tra lo "status" di coniugi separati e quello di divorziati, è la possibilità, per il coniuge, di vincolarsi in un nuovo matrimonio.
L'ex coniuge divorziato ha diritto alla pensione di reversibilità, ai sensi della legge n. 74 del 1987, che ha modificato l’articolo 9 della legge 898/70, a condizione che, al momento della morte del "de cuius", abbia diritto all'assegno di mantenimento (il coniuge che non ha diritto all'assegno di mantenimento, non avrà quindi, diritto alla pensione di reversibilità).
La legge n. 74/87 prevede, inoltre, che il coniuge divorziato abbia diritto alla pensione di reversibiltà, anche se il defunto si sia risposato e sia in vita il nuovo coniuge. In questo caso, però, l’INPS non paga automaticamente la pensione ma deve attendere una specifica sentenza del tribunale che divida la pensione tra i due interessati (coniuge ed ex coniuge), in proporzione alla durata del matrimonio di ciascuno.
La più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ritiene che la pensione di reversibilità debba essere suddivisa tra l'ex coniuge ed il coniuge, anche in considerazione delle condizioni economiche e dello stato di bisogno degli stessi.
Allego gli estemi delle sentenze in materia:
(Corte Cost. 419/99; Cass. 27/06/95 n. 7243; Cass. 27/05/95 n. 5910; Cass. 09/12/92 n. 13041; Cass. 23/04/92 n. 4897; Cass. 14/03/00 n. 2920; Cass. 19/02/03 n.2471).

Il coniuge divorziato, al contrario del coniuge separato, perde i diritti successori, nei confronti dell'asse ereditario dell'ex coniuge.
Il divorzio fa venir meno lo "status" di coniuge, cessando conseguentemente tutti i diritti che la legge riconnette allo stesso. Il divorziato quindi non è erede, né partecipa alla chiamata ereditaria.
L’unico modo che ha il divorziato di partecipare alla successione, in relazione alla pregressa qualità di coniuge è quello indicato dall’ art. 9 bis della legge n. 898 sul divorzio, che prevede che il beneficiario di somme periodiche di denaro corrisposte a norma dell’ art. 5 della legge 898 citata (si tratta dell'assegno di mantenimento versato all'ex coniuge), possa ricevere, in caso di morte dell’obbligato, qualora versi in stato di bisogno, un assegno a carico dell’eredità.
L'ex coniuge che non ha diritto all'assegno di mantenimento, al momento della morte del "de cuius", non avrà quindi diritto all'assegno a carico dell'eredità.
Ringraziandoti per averci scelto, ti saluto cordialmente.

Fonti:

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