1 - Mantenimento del figlio maggiorenne universitario
Gentile avvocato, ho 24 anni, figlio di genitori divorziati, mio padre minaccia di chiedere al tribunale civile la revoca del mantenimento che versa in mio favore, giacché sono uno studente universitario fuori sede. Sebbene non sia un fuori corso, il mio percorso universitario non è particolarmente eccellente.
Vorrei capire se le minacce di mio padre sono fondate, ossia vorrei capire se mio padre può chiedere la revoca dell'obbligo di mantenimento in favore del figlio maggiorenne, studente universitario?
In quali caso l'obbligo di mantenimento in favore del figlio maggiorenne decade?
Secondo la recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 17183 del 14 agosto 2020, l'obbligo di mantenimento dei genitori viene meno, salvo il caso di minorazione fisica o psichica del figlio altrimenti tutelata, nelle seguenti ipotesi:
● quando i figli si siano già avviati a un’effettiva attività lavorativa che offra una concreta prospettiva d’indipendenza economica;
● quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a sopperire alle normali esigenze di vita;
● quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente a esercitare un’attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
● o, comunque, quando abbiano raggiunto un’età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
● infine, vi sono le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d’origine (Cass. 7 luglio 2004, n. 12477).
Nella tua fattispecie, non sussistono affatto i presupposti per la revoca dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, in ossequio alla riforma di cui alla legge 8.2.2006, n. 54, che con l’art. 155-quinquies, del codice civile, ha previsto una disposizione “in favore di figli maggiorenni”, secondo cui “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”.
Alla luce del principio dell'auto-responsabilità del figlio maggiorenne, in un primo momento, la Cassazione aveva fatto riferimento alla raggiunta “capacità del figlio di provvedere a sé con appropriata collocazione in seno al corpo sociale” (Cass. 10 aprile 1985, n. 2372).
Successivamente la Cassazione aveva fatto riferimento alla “percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita” (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830).
Recentemente la Cassazione, a causa della crisi economica, ha attribuito maggior rilievo all’avanzare dell’età del figlio maggiorenne, stante la “funzione educativa del mantenimento” ed il concetto di “tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società” (Cass. 20 agosto 2014, n. 18076); pertanto la Cassazione ha circoscritto la portata dell’obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per l’inserimento del figlio nella società” (Cass. 5 marzo 2018, n. 5088).
Tanto premesso, nel caso in cui dovessi avvicinarti ai trent'anni senza cercare alcuna occupazione, anche di livello inferiore rispetto alle tue aspettative correlate al titolo di studio, i tuoi genitori potrebbero chiedere la revoca dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne.
Il figlio maggiorenne raggiunta un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a sé stessi, è tenuto ad accettare anche lavori che non consentono un'appropriata collocazione in seno al corpo sociale, in considerazione del suo titolo di studio. A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
2 - Quantificazione assegno mantenimento figlio maggiorenne studente non indipendente
Buongiorno vorrei chiedervi un consulto Risiedo in provincia di Pordenone.
Sposato dal 2003 in comunione di beni.
Attenzione ai beni che cadranno nella comunione legale “de residuo” al momento dello scioglimento della stessa, ossia con la separazione legale dei coniugi.
Ai sensi dell'articolo 177 I comma lettere b) e c) del codice civile, cadono in comunione del beni, al momento della separazione dei coniugi:
b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati.
In concreto, i risparmi derivanti dall'attività lavorativa, anche se accreditati sul conto corrente del coniuge ( conto non cointestato), cadranno in comunione al momento della separazione.
Hai scritto di avere sul conto corrente 60.000 euro: se di questi 60.000 euro, 40.000 euro sono risparmi dal tuo stipendio, accumulati successivamente al 2003, tua moglie ha diritto di chiederti 20.000 euro. Stesso identico discorso per i risparmi di tua moglie.
Situazione patrimoniale. Mia (marito) Redditi mensili netti 2200 tredici mensilità. Proprietario 50% con moglie di abitazione principale, valore 200.000, proprietario con mio fratello al 50% di altro immobile ereditato in vendita valore 230.000.
C/c con saldo 60.000. Autovettura in leasing non di proprietà.
Il giudice chiederà di visionare le ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate dai coniugi.
Dalla dichiarazione dei redditi, emergeranno gli eventuali proventi da locazioni immobiliari, oppure le rendite catastali.
Il giudice considererà il reddito complessivo del singolo coniuge, pertanto il patrimonio sarà preso in considerazione nella misura in cui risulta produttivo di reddito.
Moglie Redditi mensili netti 1100 partime quattordici mensilità.
Proprietario 50% con me di abitazione principale, proprietaria al 20% di altro immobile ereditato, proprietaria in quota minima 10% di una serie di terreni agricoli ereditati.
C/c personale con saldo 160.000.
Autovettura di proprietà valore 4.000.
Se tuo figlio è maggiorenne, immagino che la scelta di lavorare part time, da parte di tua moglie, non sia stata dettata da esigenze familiari, come ad esempio poter trascorrere più tempo con il figlio minore in tenera età.
A mio parere, dovremmo considerare il reddito potenziale che tua moglie avrebbe percepito se avesse lavorato full time. Tua moglie già percepisce adeguati redditi propri, pertanto non ha diritto all'assegno di mantenimento, ai sensi dell'articolo 156 del codice civile: “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
Abbiamo un figlio maggiorenne studente non indipendente. Saltata la possibilità di consensuale per suo rifiuto offerta vorrei indicazioni circa eventuali mantenimenti nel caso mio figlio decida:
A che io coabiti con mio figlio nella ns abitazione e mia moglie esca B che mia moglie resti in casa con mio figlio e io esco.
Ringrazio cordiali saluti.
Se l'abitazione familiare dovesse essere attribuita a tua moglie, dovrai semplicemente versare un assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne, pari al 25% del tuo reddito, come da tabelle giurisprudenziali del Tribunale di Monza che ti allego. Fermo restando l'obbligo di provvedere al 50% delle spese straordinarie in favore del figlio, indicate a titolo esemplificativo nel protocollo di Roma che ti allego.
Se tua moglie dovesse uscire dall'abitazione familiare e fosse di fatto costretta ad abitare presso un appartamento in locazione, oltre a versare il mantenimento in favore di tuo figlio, pari al 25%, dovrai versare in favore di tua moglie un mantenimento mensile pari a 1/5 del reddito residuo, una volta versato l'assegno per tuo figlio.
Facciamo un esempio:
Reddito mensile : 2.200 euro
Mantenimento in favore del figlio: 550 euro
Mantenimento in favore della moglie: 2.200 – 550 = 1650 euro * 1/5 = 330 euro.
Se fossi il tuo avvocato, ti direi che nella peggiore delle ipotesi verserai un mantenimento complessivo pari a 880 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie in favore della prole.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.