Vuoi chiedere una consulenza online ai nostri Avvocati?
RICHIEDI SUBITO UNA CONSULENZA

Aspettativa dipendente ente locale per insegnare nella scuola a tempo determinato





Quesito aspettativa dipendente ente locale.
Sono una dipendente a tempo pieno ed indeterminato di un ente locale, inquadrata come istruttore amministrativo.
Con decorrenza settembre 2023 vorrei chiedere un'aspettativa per intraprendere altro lavoro a tempo determinato in altro settore della P.A, insegnando presso una Scuola media statale di 1° o 2°.
Da ricerche condotte avrei individuato delle possibilità.
Esse ricondurrebbero alternativamente:
- art 18 della legge n 183/2010, che prevede un aspettativa per intraprendere un'altra attività lavorativa anche presso altra P.A pari ad un anno, rinnovabile una sola volta, per un altro anno;

RISPOSTA

Assolutamente no.
Si tratta di un'aspettativa prevista per intraprendere un'attività autonoma professionale oppure imprenditoriale.
In concreto, per ottenere l'aspettativa di cui all'articolo 18 della legge n. 183/2010, devi aprire una partita iva.
L'aspettativa non spetta in caso di lavoro subordinato presso altra P.A. ovvero presso azienda privata.



- art. 23 bis del lgs. N 165/2001. Non ho capito per quanto tempo essa possa essere fruita.

RISPOSTA

Esatto.
Può essere fruita per l'intera durata dell'incarico a tempo determinato presso un'altra pubblica amministrazione – organismo pubblico, ai sensi del primo comma dell'articolo 23 bis del testo unico pubblico impiego:
Art. 23-bis d.lgs. 165/2001. Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato
1. In deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.
(comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lettera a), legge n. 56 del 2019)



La mia scelta propenderà verso quell'istituto che mi consentirà di restare in aspettativa per un anno intero, senza dover rientrare in servizio presso l'Ente locale di appartenenza.

RISPOSTA

Non si tratta di una "scelta": ai sensi dell'articolo 51 comma 4 del CCNL Funzioni Locali 2019 – 2021, hai diritto all'aspettativa di cui all'articolo 23 bis del testo unico pubblico impiego.
Attenzione semmai a quanto previsto dall'articolo 52 del CCNL funzioni locali, norma valida per tutte le fattispecie di aspettative del dipendente comunale:
Art. 52 CCNL funzioni locali 2019 - 2021. Norme comuni sulle aspettative
1. Il dipendente, rientrato in servizio, non può usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo. La presente disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, per cariche sindacali, per volontariato, in caso di assenze di cui alla D. Lgs. n. 151/2001 o anche nei casi in cui il collocamento in aspettativa sia espressamente disposto dalle disposizioni legislative vigenti.
2. Qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, l’ente invita il dipendente a riprendere servizio, con un preavviso di venti giorni. Il dipendente, per la stessa motivazione e negli stessi termini, è tenuto comunque a riprendere servizio di propria iniziativa.
3. Nei confronti del dipendente che non riprenda servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 2, salvo casi di comprovato impedimento, il rapporto di lavoro è risolto con le procedure dell’art. 72.
4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 42 del CCNL 21.05.2018.



Produco un esempio, nel caso ricevessi la nomina annuale dai primi di settembre 2023 fino al giugno 2024, non avendo fruito delle ferie vorrei prolungare la mia aspettativa fino ai mesi di luglio ed agosto, compresi, dell'anno 2024.

RISPOSTA

L'aspettativa terminerà il 30 giugno 2024.
Dal primo luglio quindi chiederai le ferie (sempre che ti siano concesse dall'ente comunale); una volta rientrata in servizio (rientro al primo luglio, anche se sarai in ferie), "non potrai usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo".



Se tale esperienza mi soddisfacesse, vorrei prorogare l'attività di insegnamento per altri due anni scolastici, coniugando tra loro anche più aspettative.

RISPOSTA

Hai diritto soltanto all'aspettativa di cui all'articolo 23 bis del testo unico pubblico impiego.
Se rientrerai in servizio il primo luglio 2024, dovrai restare in servizio fino al 31 ottobre 2024, prima di poter usufruire nuovamente dell'aspettativa.



A tal fine, gradirei conoscere quale strategia adottare nei confronti dell'Ente locale di appartenenza, anche con riguardo al preavviso ed alla motivazione.

RISPOSTA

Non appena ti sarà comunicato l'incarico per l'insegnamento a tempo determinato, lo allegherai alla tua domanda, con richiesta di aspettativa fino al termine dell'incarico.
Non è previsto un termine di preavviso … non appena avrai certezza giuridica dell'incarico a scuola, presenterai domanda di aspettativa all'ufficio personale del Comune di appartenenza.



Da letture sulla riforma del pubblico impiego ho trovato pareri contrastanti sull'obbligo o meno per il datore di lavoro di concedere o meno l'aspettativa di che trattasi.

RISPOSTA

Il datore di lavoro non ha l'obbligo di concedere l'aspettativa di cui all'articolo 23 bis del testo unico pubblico impiego: può rigettare la richiesta in ragione di “preminenti esigenze organizzative”.
E' previsto espressamente dalla norma di legge!



Riepilogando si chiede
- come andare in aspettativa per svolgere lavoro presso altro ente pubblico, c/o il Ministero della Pubblica Istruzione, a seguito di nomina per una durata annuale, rinnovabile di anno in anno con durata totale di anni tre;

RISPOSTA

Ai sensi dell'articolo 23 del testo unico pubblico impiego.
Purtroppo l'incarico con la scuola termina al 30 giugno di ciascun anno.
Sei obbligata a rientrare in servizio in Comune il primo luglio di ciascun anno e quindi, purtroppo, ci devi restare per almeno 4 mesi.
Temo che il tuo progetto triennale non sia realizzabile, a causa della mancata continuità tra gli incarichi a tempo determinato presso la scuola.



- Il Comune può respingere la mia richiesta di aspettativa?

RISPOSTA

Certamente sì, per preminenti esigenze organizzative.



E' necessario un tempo di preavviso?
Ringrazio estremamente per l'attenzione posta.
Un cordiale saluto,

RISPOSTA

No.
La norma di legge non prevede un termine di preavviso da rispettare a pena di decadenza. Allego il nuovo CCNL funzioni locali.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

 

Vuoi chiedere una consulenza online ai nostri Avvocati?
RICHIEDI SUBITO UNA CONSULENZA

Articoli correlati