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Autorizzazione dipendente pubblico a svolgere attività extra-lavorativa artistica





Oggetto: Richiesta di consulenza legale sull'autorizzazione per svolgere attività extra-lavorativa come attrice/modella Gentile Studio Legale, Mi rivolgo a Lei in qualità di dipendente pubblica regionale (Regione Campania) per richiedere una consulenza legale riguardo alla possibilità di svolgere un'attività extra-lavorativa come attrice/modella.
Desidero collaborare con un'agenzia di management con prestazioni occasionali per partecipare a cortometraggi, lungometraggi e pubblicità. Tuttavia, prima di procedere, desidero capire se questa attività potrebbe richiedere un'autorizzazione specifica dal mio datore di lavoro, se può essere esercitata liberamente o se potrebbe incappare in problematiche legali.

RISPOSTA

Essendo una dipendente regionale full time, sei obbligata a chiedere l'autorizzazione preventiva al tuo Dirigente, per una prestazione occasionale di natura artistica.
Nella richiesta di autorizzazione all'attività extra-lavorativa di natura artistica, specificherai che si tratta di contratto di collaborazione come lavoratore autonomo dello spettacolo con durata determinata, avente ad oggetto prestazioni occasionali e saltuarie, da svolgersi fuori dall'orario di lavoro, in assenza di situazioni di conflitto d'interessi con il pubblico impiego. Dovrai indicare, in via presuntiva, anche l'entità dei compensi che ipotizzi di percepire nel corso dell'anno 2024.
L'attività artistica è esercitabile dal pubblico dipendente, previa autorizzazione da parte dell'Ente di appartenenza (il regolamento interno in materia di uffici e servizi indica il dirigente competente al rilascio dell'autorizzazione che potrebbe anche essere il Direttore Generale oppure il Direttore competente per l'Area Personale).



La recitazione può essere considerata un'opera d'ingegno?

RISPOSTA

Assolutamente no. La prestazione artistica dell'attore non è un'opera dell'ingegno, al contrario dell'opera teatrale o cinematografica considerata nel suo complesso.
La tua prestazione occasionale non è qualificabile come opera dell'ingegno, ai fini dell'articolo 53 comma 6 del testo unico pubblico impiego (decreto legislativo n. 165/2001).
Ai sensi dell'articolo 2 della legge sul diritto d'autore, legge 22 aprile 1941, n. 633, sono opere dell'ingegno:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
5) i disegni e le opere dell'architettura;
6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II;
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore.
9) Le banche di dati;
10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.



Nell'ambito legale, l'opera d'ingegno è un concetto ampio che comprende varie forme di espressione creativa, tra cui sembra ricadere la recitazione. Le performance degli attori sono considerate opere protette dal diritto d'autore, in quanto rappresentano un'originale espressione artistica.

RISPOSTA

Si definisce opera dell'ingegno, soltanto l'opera teatrale o cinematografica considerata nella sua totalità.
Se tu scrivessi opere teatrali, realizzeresti un'opera dell'ingegno.
Se invece reciti un copione scritto da un regista, interpretando una parte nel film oppure nella commedia teatrale, svolgi una prestazione artistica occasionale e non professionale (non essendo tu un'attrice professionista, con la partita IVA).



Essendo consapevole che gli artisti interpreti sono connessi al diritto d'autore e ai diritti d'immagine, vorrei comprendere appieno le implicazioni legali di questa decisione e assicurarmi di agire nel rispetto delle normative vigenti.

RISPOSTA

Dovrai chiedere un'autorizzazione preventiva che non ti sarà mai negata, non sussistendo alcuna forma di conflitto d'interessi con il tuo lavoro da dipendente pubblico regionale.
Attenzione, perché non è configurabile il silenzio – assenso, a seguito della presentazione della tua richiesta di autorizzazione a svolgere la prestazione artistica occasionale.



Le sarei grata se potesse fornirmi un'analisi legale dettagliata sulla questione, compresa la necessità o meno di richiedere eventuali autorizzazioni necessarie e i potenziali rischi legali associati a questa attività extra-lavorativa. Resto a disposizione per eventuali chiarimenti e ringrazio anticipatamente per la Sua cortese attenzione. Cordiali saluti

RISPOSTA

Se scrivi il testo della commedia, oltre che recitare un copione, si tratta di un'opera dell'ingegno.
Se reciti il copione scritto da un altro soggetto, ad esempio un regista, svolgi semplicemente una prestazione artistica autorizzabile preventivamente dal datore di lavoro pubblico.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

 

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