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1 - Obbligo di fedeltà del lavoratore dipendente e divieto di concorrenza sleale



 

Ho firmato da poco un contratto a termine impiegatizio di 4° livello di qualche mese dove compare l'obbligo di fedeltà e gli articoli art.2105 e art. 6 bis del r.d. 29 giugno 1939, n.1127. Viene aggiunto poi che per il tempo successivo alla cessazione dell'attività presso la società mi impegno a mantenere il segreto su tutti gli affari e fatti di cui sono venuto a conoscenza. Il concetto viene poi ribadito in altro punto "norme comportamentali". Vorrei sapere com'è regolamentata la questione e, stando al contratto, quali obblighi cessano con la fine dell'attività e quali invece rimangono e per quanto tempo. Inoltre vorrei sapere se i punti del contratto in questione mi vincolano per il resto della vita.

 

RISPOSTA



Riporto in seguito, le norme che hai citato nella tua mail: si tratta di obblighi del lavoratore dipendente, previsti direttamente dalla legge; saresti obbligato ad osservare i suddetti obblighi, anche se non ci fosse il relativo riferimento normativo, all'interno del contratto di lavoro e delle norme comportamentali del lavoratore subordinato.
In ogni caso, il lavoratore dipendente deve rispettare l'obbligo di fedeltà, nei confronti del datore di lavoro, e il divieto di concorrenza sleale.

Articolo 2105 del codice civile: Obbligo di fedeltà

Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

Art. 6-bis R.D. 29 giugno 1939, n. 1127: Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali.

1. Fermo il disposto dell'art. 2598 n. 3 del codice civile, costituisce atto di concorrenza sleale la rivelazione a terzi oppure l'acquisizione o utilizzazione da parte di terzi in modo contrario alla correttezza professionale di informazioni aziendali ivi comprese le informazioni commerciali soggette al legittimo controllo di un concorrente ove tali informazioni:
a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme, o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
b) abbiano valore economico in quanto segrete;
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
2. Costituisce altresì concorrenza sleale la rivelazione a terzi oppure l'acquisizione o utilizzazione da parte di terzi in modo contrario alla correttezza professionale di dati relativi a prove o di altri dati segreti la cui elaborazione comporti un considerevole impegno, e alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.

Oltre all’obbligazione principale di eseguire la prestazione lavorativa, sottostando, entro i limiti sanciti dalla legge e dai contratti collettivi, al potere direttivo del datore di lavoro, al lavoratore compete anche l’adempimento di altri obblighi, anch’essi espressamente previsti dal codice civile: si tratta, in particolare, degli obblighi di diligenza, di obbedienza (entrambi disciplinati dall’art. 2104 c.c.) e di fedeltà (di cui all’art. 2105 c.c.).

In merito all’obbligo di fedeltà, l’art. 2105 del codice civile lo individua in due distinti doveri, entrambi di contenuto negativo: il divieto di concorrenza e l’obbligo di riservatezza ovvero di segretezza. Il primo consiste nell’obbligo di astenersi dal trattare affari in concorrenza con l’imprenditore, sia per conto proprio che di terzi, mentre il secondo vieta al lavoratore di divulgare o di utilizzare, a vantaggio proprio o altrui, informazioni attinenti l’impresa, in modo da poterle arrecare danno. A differenza del divieto di concorrenza, che cessa al momento dell’estinzione del rapporto di lavoro, l’obbligo di riservatezza permane intatto anche successivamente alla cessazione del rapporto, per tutto il tempo in cui resta l’interesse dell’imprenditore a tale segretezza.

Ribadisco che l'obbligo di fedeltà ed il divieto di non concorrenza del lavoratore subordinato sono disciplinati direttamente dalla legge, quindi il contratto di lavoro individuale non regola le suddette obbligazioni lavorative, ma fa esclusivamente riferimento ad esse, citando i relativi articoli nelle disposizioni contrattuali (se il contratto di lavoro individuale non facesse espresso riferimento a tali obblighi, il lavoratore sarebbe comunque, ugualmente obbligato alla fedeltà, nei confronti del datore di lavoro, per legge).
Fatta questa breve ma essenziale premessa di carattere normativo, rispondo alle tue specifiche domande.
Alla scadenza del contratto, sarai libero di intraprendere un'attività in concorrenza nei confronti del tuo ex datore di lavoro, sin dal giorno successivo al termine del tuo rapporto lavorativo.
Per "attività in concorrenza", s'intende sia un rapporto di lavoro subordinato, presso un'azienda/società che opera in concorrenza, nei confronti del tuo ex datore di lavoro, sia un'attività imprenditoriale o professionale autonoma.
Sei libero, nella maniera più assoluta, di lavorare autonomamente o come lavoratore dipendente, presso aziende che svolgono la loro attività, nello stesso settore imprenditoriale del tuo ex datore di lavoro.

L'obbligo di fedeltà invece, non cessa al momento della scadenza del contratto di lavoro individuale: anche successivamente alla scadenza del contratto, non avrai facoltà di "divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio"(pensa ad esempio, alle opere tecnologiche innovative, assoggettate a brevetto, ovvero all'esito degli studi e delle ricerche scientifiche, di cui ti occuperai all'interno dell'azienda). Mi chiedi se tale obbligo abbia una durata indeterminata? L'obbligo sussisterà fino a quando l'imprenditore/ex datore di lavoro avrà interesse a tale segretezza, ossia fino a quando l'azienda svolgerà la sua attività, nello specifico settore imprenditoriale in cui opera attualmente. In caso di violazione dell'obbligo di fedeltà, successiva all'estinzione del rapporto di lavoro subordinato, sorgerà nei tuoi confronti, una responsabilità civile, ossia sarai obbligato a risarcire il danno patrimoniale, cagionato al tuo ex datore di lavoro.
Sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.



2 - Lettera di licenziamento per violazione obbligo di fedeltà del lavoratore dipendente





Salve,un mio dipendente, assunto da quasi 3 anni con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno, ha aperto una partita iva in concorrenza con la nostra attività, pur rimanendo dipendente. Ha inoltre creato un sito internet proponendo gli stessi nostri servizi e creando offerte in concorrenza con noi.
Come possiamo procedere al licenziamento ? E' ritenuta giusta causa per licenziamento in tronco. Quali sono le modalità da seguire per procedere al licenziamento? Grazie mille, saluti.



RISPOSTA



E' possibile procedere con il licenziamento in tronco per giusta causa, in ragione della violazione dell'articolo 2105 del codice civile.

Art. 2105 del codice civile. Obbligo di fedeltà.

Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

E' necessario notificare una raccomandata a/r presso la residenza del dipendente. Contenuto sostanziale della raccomandata ?!
Il seguente …

Nome azienda
Via
Cap Città

Spett. …
Via
Cap Città

Oggetto: notifica di licenziamento per giusta causa, violazione obbligo di fedeltà, articolo 2105 del codice civile

Gentile Sig. Tizio,
con la presente la informiamo che abbiamo deciso di procedere al suo licenziamento, che dovrà intendersi operativo a partire dalla data odierna. Tale provvedimento viene adottato per la seguente motivazione: in violazione dell'articolo 2105 del codice civile e dell'obbligo di fedeltà del lavoratore subordinato, nei confronti dell'azienda datrice di lavoro, Ella ha intrapreso attività autonoma con partita Iva n. XXXXXXXXXXXX, offrendo servizi di ________________, in palese ed illegittima concorrenza con la ditta/società scrivente. A conferma della violazione dell'obbligo di cui all'articolo 2105 del codice civile, è possibile visionare il sito web www.XXXXXXXXXX.it che promuove la sua attività autonoma.
Trattandosi di un licenziamento per giusta causa, per i giorni di mancato preavviso non Le verrà corrisposta alcuna indennità sostitutiva.

Nel ringraziarla per la collaborazione La invitiamo a prendere contatto con l’Ufficio Personale per il ritiro delle Sue spettanze.

Distinti saluti.

Luogo e data

Firma

A disposizione per tutti i chiarimenti del caso.

Cordiali saluti.

 

3 - Obbligo di fedeltà dipendente, divieto di svolgere attività concorrenziali nei confronti del datore di lavoro. Autorizzazione al datore di lavoro per diventare amministratore unico di una SRL





Lavoro come dipendente in una Società per Azioni di Roma operante nel settore delle Telecomunicazioni ed avente un organico composto da 13 unità ed un fatturato attorno ai 29 milioni di euro (elevato rapporto fatturato/dipendente).
La mia mansione è Responsabile Commerciale e gestisco una rete di agenti.

A prescindere dall'oggetto sociale, la mia azienda opera esclusivamente nei seguenti settori :

1) compravendita di traffico telefonicoall'ingrosso (con altri operatori)
2) rivendita di traffico telefonico agli utenti finali (privati e aziende)
3) produzione e vendita di carte telefoniche internazionali
4) rivendita di connettività (adsl e wireless) a privati e aziende
5) servizi di videosorveglianza

Ho intenzione di fondare una società a responsabilità limitata (io 45%, altri due soci 30% e 25%) che operi nel settore del software per dispositivi mobili, editoria e altro ed esserne Amministratore Unico, non remunerato.

Farei includere nell'oggetto sociale della costituenda società la dicitura che essa NON VENDE TRAFFICO TELEFONICO, CARTE INTERNAZIONALI, CENTRALINI TELEFONICI, CONNETTIVITA', ecc..

In sostanza escludo dall'oggetto sociale le attività attualmente svolte dall'azienda per cui lavoro.

Vi chiedo :
Posso fondare la società ed essere socio di maggioranza senza che questo comporti un conflitto di interessi e/o l'obbligo di comunicarlo al mio datore di lavoro?
Posso esserne amministratore senza che questo comporti ....
Sono in ogni caso obbligato per contratto nazionale (o per leggi vigenti) a comunicarlo al mio datore di lavoro?
Qualore lo tenessi all'oscuro e lui ne venisse a conoscenza, il mio datore di lavoro può licenziarmi e/o farmi causa per danni? (naturalmente ribadisco che la SRL non solo esclude le attività del mio datore di lavoro nell'oggetto sociale, ma DI FATTO NON SVOLGE ATTIVITA' CONCORRENZIALI IN NESSUN MODO).

Cordialmente

RISPOSTA



La normativa a cui fare riferimento, per quanto riguarda la fattispecie “de quo”, è quella contenuta nel codice civile, in particolare l’articolo 2105; leggiamolo insieme.

Articolo 2105 del codice civile - Obbligo di fedeltà.

Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, ne' divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.


Tanto premesso, se la società che intendi fondare non svolgerà attività concorrenziale al tuo datore di lavoro, se nello svolgere il ruolo di amministratore unico della SRL, non utilizzerai informazioni riservate, relative all’azienda per cui lavori, apprese in ragione del tuo rapporto di lavoro subordinato, se la SRL non farà uso di metodi di produzione, brevetti, invenzioni industriali della SPA, se, in concreto, la SRL non cagionerà nessun pregiudizio alla tua azienda, in termini di calo del volume di affari, in quanto opererà in ambiti estranei a quelli tipici dell’oggetto sociale della SPA di Milano, non sussisterà alcuna preclusione di natura giuridica, alla realizzazione di questa tua particolare aspirazione professionale.
Non sussistono peraltro, incompatibilità stabilite a livello di contrattazione collettiva, in quanto tali fattispecie giuridiche sono proprie dei dipendenti pubblici e tu non lavori per un ente pubblico ma per una SPA di diritto privato.

Vorrei fare un’ultima precisazione: ti invito a controllare il tuo contratto individuale di lavoro. All’interno delle clausole contrattuali, potrebbe essere previsto un mero obbligo di comunicazione al datore di lavoro, delle iniziative imprenditoriali intraprese dal lavoratore dipendente (si tratta di una semplice comunicazione, il datore di lavoro non potrebbe, ad ogni modo, impedire la realizzazione del tuo progetto societario).
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

 

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