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Diritto penale - Dichiarazioni mendaci, dichiarazioni che sostituiscono le certificazioni, dichiarazione sostitutive di atto di notorietà, autocertificazione ISEE.



 

Mia moglie ha omesso ,in buona fede,nella dichiarazione sostitutiva unica del 2007 ai fini ISEE ,una assicurazione vita. A seguito di un controllo fiscale eseguito dalla guardia di finanza ne abbiamo preso atto. Lei non l'aveva inclusa nel patrimonio mobiliare in quanto vi era un addebito mensile direttamente effettuato in busta paga e ,non ricevendo periodicamente estratti conto dall'assicurazione, se l'è proprio dimenticata. L'ammontare dei versamenti annuali è di circa euro 700.La franchigia per il calcolo dell'ISEE per l'ammontare del patrimonio mobiliare è di circa euro 15mila e 500. Il valore ISEE, aggiungendo i versamenti mensili relativi all'assicurazione vita fino al 31 dicembre 2006 è lo stesso , quindi non c'è stato alcun indebito guadagno.

Gli addebiti continuano fino al 2012 e quindi essendo mendace la dichiarazione del 2007 ,lo saranno anche quelle del 2008,2009 e 2010.

La beffa sta nel fatto che ricalcolando l'ISEE con l'aggiunta dei versamenti relativi all'assicurazione, l'ISEE non cambia in quanto il nostro patrimonio mobiliare non supera la franchigia di circa euro 15mila e 500.

In sintesi,mia moglie ed io non abbiamo evaso il fisco,non ci siamo appropriati di un indebito guadagno ,non abbiamo danneggiato nessuno ,tantomeno lo Stato,ma la legge pare che per una dichiarazione mendace,indipendentemente dagli effetti e dalla buona fede,preveda la reclusione o una conversione in sanzione pecuniaria.

Non sono un avvocato ,ma il buon senso mi dice che se non si ruba o non si danneggia qualcuno o qualcosa non si dovrebbe essere puniti. Per la legge mi sembra di capire che omettere di dichiarare di possedere qualche soldo in più rispetto ai pochi soldi che si possiede ,sia un reato grave e ripeto ,l'indebito guadagno non c'è né per quell'anno ,né per quelli a seguire.Ora ,qualora l'autorità giudiziaria intenda sanzionare mia moglie in quanto firmataria per quell'anno della dichiarazione mendace,vorrei per cortesia sapere se ho speranze di oppormi facendo leva sulle seguenti considerazioni:

l'articolo 3 della costituzione ricorda come tutti i cittadini siano uguali davanti alla legge. L'uguaglianza dei cittadini non sta nel trattare tutti allo stesso modo, ma nel trattare diversamente ciascuno a seconda della propria condizione e, nel nostro caso , mi riferisco a quella economica. Anche nell'Articolo 133 bis del codice penale si tengono in considerazione le condizioni economiche del reo.
Infine nel diritto penale esiste il principio di meritevolezza della pena.A mio avviso "l'aggressione al bene "in questo contesto non c'è e quindi verrebbe a mancare la meritevolezza della pena. In attesa di una Vostra consulenza porgo cordiali saluti

 

RISPOSTA



Al di là della tue considerazioni che sono assolutamente condivisibili, tua moglie non ha commesso un reato e non può essere perseguita penalmente, per un motivo molto semplice: ella non ha agito con dolo, ma in buona fede !!! Non ha agito con la coscienza e la volontà di ottenere un ingiusto profitto, ma ha semplicemente commesso una svista.

Il reato di dichiarazioni mendaci, ex articolo 76 del D.P.R. 445 del 2000, riguarda le dichiarazioni che sostituiscono le certificazioni, ai sensi dell'articolo 46 del medesimo D.P.R. (ossia il testo di legge in materia di autocertificazioni) ovvero le dichiarazione sostitutive di atto di notorietà, ai sensi del successivo articolo 47.
Fermo restando che ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R., tua moglie potrebbe perdere, a rigor di legge, i benefici perseguiti con la dichiarazione sostitutiva unica ISEE, essendo emersa la non veridicità del contenuto della sua dichiarazione, possiamo escludere tuttavia che la vicenda abbia un risvolto penale.

Articolo 75 Decadenza dai benefici

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

I reati in materia di dichiarazioni mendaci sono previsti dal successivo articolo 76 del D.P.R. 445 del 2000. Il legislatore non prevede espressamente una responsabilità per colpa, in materia di dichiarazioni mendaci, quindi la dimostrazione della buona fede di tua moglie è sufficiente per escludere il configurarsi del reato.

Articolo 76 Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

La circostanza per cui tua moglie non ha tratto un ingiusto profitto dalla dichiarazione mendace posto in essere inconsapevolmente, rappresenta una cartina al tornasole circa la sua assoluta buona fede.

Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

 

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