Vuoi chiedere una consulenza online ai nostri Avvocati?
RICHIEDI SUBITO UNA CONSULENZA

Diritto penale - Reato di ricettazione e di incauto acquisto



 

Salve avvocato mi chiamo T. qualche mese fa ho acquistato della merce quale attrezzi per metalmeccanico tipo scarpe antinfortunistica trapani mole flessibili e chiavi inglesi.
questo materiale mi viene proposto da una persona che neanche conoscendola mi convinceva che sarebbe stato un affare.
io gia lavoravo come anche attualmente come fruttivendolo ambulante io acquisto tutto e metto tutto in un garage nei pressi in cui abito un bel giorno vado in garage apro la porta dello stesso e mi trovo alle spalle la polizia del posto del commissariato di chioggia (ve).
mi portono in commissariato e mi interrogano per circa 6-7 ore io gli racconto quello che ho detto a lei in questa lettera e mi fanno uscire mi fanno firmare la dichiarazione di quello che ho dichiarato.
nel frattempo loro riescono a far risalire la merce che era risultata rubata nei giorni precedenti.
viene anche il proprietario in commissariato a ritirare il tutto.
vorrei sapere avvocato che reato vado in contro piu o meno quando sarò chiamato in causa e a che cosa vado in contro con la galera ho 4 figli e non dormo piu di notte per questo mio sbaglio di aver aquistato questa merce in mano ad uno sconosciuto grazie

 

RISPOSTA



Risponderai del reato di ricettazione, previsto dall'articolo 648 del codice penale ovvero del reato di acquisto di cose di sospetta provenienza, ai sensi dell'articolo 712 del codice penale, a seconda dello stato d'animo che hai assunto, al momento dell'acquisto del bene (se hai acquistato merce rubata, ignaro della provenienza illecita, ossia colposamente, risponderai ai sensi del 712 c.p.; se hai acquistato con la piena consapevolezza dell'illecita provenienza del bene, ossia con dolo, risponderai ex 848 c.p.).

Articolo 648 Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, e' punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da lire un milione a lire venti milioni. La pena e' della reclusione sino a sei anni e della multa sino a lire un milione, se il fatto e' di particolare tenuita'. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non e' imputabile o non e' punibile.

L’elemento soggettivo del reato di ricettazione è caratterizzato dalla consapevolezza della provenienza delittuosa del bene, che non significa conoscenza dettagliata degli autori e delle modalità del reato presupposto, ma semplice cognizione dell’origine illecita, quale essa sia. Inoltre l’articolo 648 c.p. prevede il dolo specifico del fine di profitto. La genericità del termine consente di comprendervi qualsiasi vantaggio per il soggetto agente (anche di natura politica o morale).

Esaminiamo il rapporto tra l'art. 648 c.p. e l'art. 712 c.p.
Il reato contravvenzionale del cosiddetto "incauto acquisto" (art.712 c.p.), sanzionato con l’arresto fino a 6 mesi o l’ammenda non inferiore a 10 €, ricalca sostanzialmente la condotta di acquisto o ricezione incriminata dall’art. 648 c.p. La particolarità è rappresentata dalla sospetta provenienza dei beni da reato e, nonostante ciò, dal mancato accertamento della legittimità della loro origine. Il diverso trattamento sanzionatorio rende estremamente rilevante la fissazione dei confini tra le due fattispecie.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione, riguardo la tua fattispecie, adotta il criterio distintivo del dato soggettivo: la condotta dolosa costituisce ricettazione, mentre quella colposa integra gli estremi dell’incauto acquisto. Infatti, secondo i principi generali, la configurazione del reato ex art. 648 c.p. pretende la consapevolezza dell’origine dei beni acquistati. Di conseguenza la fattispecie contravvenzionale ex art. 712 c.p. rimprovera il mancato riscontro del sospetto, ossia incrimina la negligenza del soggetto attivo che non ha accertato, prima dell'acquisto, la provenienza illecita del bene.

Articolo 712 Acquisto di cose di sospetta provenienza

Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a lire ventimila. Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza.

Dal contenuto della mail, mi sembra di capire che al momento dell'acquisto non avevi la consapevolezza dell'illecita provenienza della merce, quindi risponderai del reato contravvenzionale ex 712 c.p.
In considerazione della pena prevista dall'articolo 712 c.p., pari ad un massimo edittale di sei mesi di arresto, ritengo che non rischi assolutamente di essere punito con la "galera" e, nell'eventualità in cui dovessi essere condannato dal giudice, ti sarà comunque concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Spero di averti tranquillizzato.
Cordiali saluti.



Dichiarazione di lecita provenienza del bene acquistato, inserita nel contratto di vendita





Buongiorno, in merito al quesito sopra riportato, se il signore si faceva fare una dichiarazione al momento dell'acquisto che la merce non erano di illecita provenienza doveva ugualmente rispondere del reato?
Pongo la questione perché la società per cui lavoro ha un'attività di restauro mobili. L'attività prevede anche l'acquisto di mobili presso i mercatini.
Allego modulistica utilizzata sia per l'acquisto che per il conto vendita. La cooperativa ha il modello organizzativo 231 per cui voglio essere sicuro che il presidio utilizzato sia corretto.

in attesa di ricevere il preventivo porgo distinti saluti



RISPOSTA



Ritengo di inserire nel contratto di compravendita il seguente articolo.

9.DICHIARAZIONE DI LECITA PROVENIENZA

Per la sopra indicata transazione, il venditore dichiara sotto la propria responsabilità civile e penale, che l’oggetto sopra descritto fa parte della propria collezione privata ed è di lecita provenienza, in quanto è stato a sua volta acquistato da __________; tanto premesso il venditore esonera l’acquirente da qualsiasi responsabilità in merito.

Ovviamente la parte relativa alla “propria collezione privata” può anche essere cancellata a seconda dei casi.
Quello che è importante/FONDAMENTALE semmai, è far dichiarare al venditore in base a quali circostanze egli afferma la lecita provenienza del bene.

E' di lecita provenienza, in quanto acquistato da un rivenditore ufficiale …
E' di lecita provenienza in quanto acquistato da persona di fiducia ad un prezzo congruo …
E' di lecita provenienza in quanto sottoposto a perizia del tecnico _______ che ha confermato l'autenticità del bene mobile …

E' di lecita provenienza … perché ?!
Il venditore ci deve dichiarare anche il motivo per cui egli ritiene di garantire la legittima provenienza del bene, quindi la dichiarazione di legittima provenienza non deve ridursi a mera clausola di stile, ma ad un accertamento concreto, fatto dalle parti, che dimostri oltre ogni ragionevole dubbio, la buona fede dell'acquirente.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

 

Vuoi chiedere una consulenza online ai nostri Avvocati?
RICHIEDI SUBITO UNA CONSULENZA

Articoli correlati

Reati commessi dall'amministratore di condominio

Reati commessi dall'amministratore di condominio Gentile avvocato, l'assemblea condominiale ha revocato l'amministratore di condominio e, da un approfondito esame della documentazione relativa alla...