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Muro di contenimento dislivello artificiale





G.mo Staff con la presente, chiedo il Vostro cortese aiuto circa la realizzazione di un  muro di contenimento tra 2 fondi confinanti posti a dislivello.

In proposito, faccio presente di essere proprietario di un fondo posto ad un  livello superiore (circa 2 mt) rispetto a quello del mio confinante e, in  simili casi, la realizzazione del muro di contenimento è disciplinata  chiaramente dall'art. 887 c.c. che pone a carico del proprietario del fondo  superiore l'onere della realizzazione del muro atto a contenere il dislivello.  La Cassazione con varie sentenze ha, comunque, precisato che qualora il  dislivello sia di origine artificiale, per opere di scavo o sbancamento  effettuate dal proprietario del fondo inferiore, il citato art. 887 c.c non  trova applicazione poiché spetta allo stesso proprietario del fondo inferiore  farsi carico della realizzazione del muro.

Le domande che vorrei porre, soprattutto per poter discutere con il mio vicino  avendo maggior contezza della questione, sono le seguenti:

1) se lo sbancamento del terreno confinante è stato eseguito circa 30 anni fa e dall'epoca dei fatti ad oggi sono mutati (per successione e compravendite) i proprietari di entrambe i terreni (sia di quello inferiore sbancato sia di quello superiore), posso ugualmente pretendere, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale, che il mio attuale vicino provveda a realizzare il muro?



RISPOSTA



No, in quanto la Cassazione ha configurato tale obbligo quale obbligazione personale che grava “sul confinante che abbia creato un dislivello artificiale”. Non si tratta quindi di obbligazione “propter rem” connessa alla titolarità del fondo, quindi un'obbligazione trasmissibile per atti tra vivi o per successione mortis causa. L'articolo 887 del codice civile è applicabile solo se il dislivello è una caratteristica naturale: la spesa grava integralmente sul confinante che abbia creato un dislivello artificiale (Cassazione, 12/10/2001, n. 12431, Cassazione, 25/7/92 n. 8992; Cassazione n.8171 del 1998). La natura dell'obbligazione è personale, extracontrattuale al pari della responsabilità da danno ingiusto di cui all'articolo 2043 del codice civile. Non può rispondere l'attuale proprietario della creazione del dislivello artificiale, posto in essere da precedenti titolari, in ragione della responsabilità personale del confinante di allora (40 anni or sono) !

Nel documentarmi sulla questione ho appreso che a fronte di un dislivello  artificiale, la realizzazione del relativo muro di contenimento costitusce  "costruzione" e ciò, pertanto, imporrebbe il rispetto delle distanze legali  previste dall'art. 873 c.c. o dai regolamenti comunali. Considerato che l'ente  locale ove sono ubicati i fondi in questione prevede la distanza  di 10 mt tra  fabbricati mi chiedo: se sul fondo inferiore è presente un fabbricato a  distanza di 5 mt dal confine/dislivello, il muro non può essere realizzato in  ogni caso?

Fiducioso in un Vostro cortese aiuto resto in attesa ringraziandoVi  anticipatamente.
Cordialità



RISPOSTA



Ritengo che tu abbia letto il contenuto della sentenza della Cassazione n. 4541 del 21 maggio 1997.
Dobbiamo tuttavia avere un approccio alle norme del codice civile, sistematico ed organico !

Sussiste dislivello artificiale

QUINDI

Il muro di contenimento deve essere considerato costruzione anche ai fini delle distanze di cui ai regolamenti comunali (vedi articolo 873 del codice civile)

QUINDI

Il muro di contenimento viene equiparato dalla giurisprudenza ad un normale muro di cinta di cui all'articolo 878 del codice civile

Art. 878 del codice civile. Muro di cinta.

Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un'altezza superiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata dall'articolo 873. Esso, quando è posto sul confine, può essere reso comune anche a scopo d'appoggio, purché non preesista al di là un edificio a distanza inferiore ai tre metri.

QUINDI

Se il muro di contenimento relativo ad un dislivello artificilae ha un'altezza inferiore a tre metri, “non è considerato per il computo della distanza indicata dall'articolo 873”, come previsto dall'articolo 878 del codice.

QUINDI

Hai diritto di costruire il muro di contenimento, ma esso non deve avere un'altezza superiore a tre metri.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

 

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